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Norme di attuazione del PRG

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TITOLO II - ZONE
CAPO X - ZONE AGRICOLE

Articolo 69 - Zone agricole produttive di pianura (APP) - (Zona omogenea E)

Le zone agricole sono le parti di territorio comunale:
  • destinate all'esercizio delle attività agricole, delle attività direttamente connesse con l'agricoltura e dell'agriturismo secondo il disposto della legislazione regionale vigente in materia;
  • recuperabili all'uso agricolo;
  • destinate alla conservazione del patrimonio edilizio storico anche mediante il suo riutilizzo per usi non agricoli in tutti i casi nei quali i fabbricati rurali di varia tipologia non siano più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica.
    Esse comprendono parti del territorio dove sono presenti aziende agricole economicamente consolidate e dove sono presenti aziende con coltivazioni specializzate e investimenti nel settore agricolo; si presentano già predisposte a potenziare ulteriormente la produttività nel settore agricolo con investimenti privati e pubblici.

    Le presenti norme prescrivono il potenziamento a fini produttivi del suolo coltivato dall'erosione per edificazione o per usi non agricoli. Sono pertanto vietati gli interventi di nuova edificazione ad uso abitativo.

    Le esigenze connesse all'attività produttiva delle aziende agricole dovranno trovare soddisfacimento all'interno dei volumi edilizi esistenti, eventualmente opportunamente trasformati, laddove consentito; salvo gli incrementi di Su relativi agli accessori agricoli (fabbricati di servizio, colture aziendali in serra, lavorazione di prodotti aziendali) realizzabili secondo i parametri di seguito specificati.

    Ampliamenti e nuove costruzioni di servizio debbono essere contenuti nell'area dei centri aziendali esistenti (area cortiliva di pertinenza non coltivata come risultante da certificazione catastale); nel caso ciò non sia possibile o risulti snaturante rispetto agli edifici esistenti, le nuove edificazioni saranno ammesse in adiacenza alla suddetta area cortiliva. Ciò dovrà avvenire in maniera tale da ridurre al minimo la sottrazione di suolo coltivabile alla superficie complessiva dell'azienda. Le nuove costruzioni, unitamente alle esistenti, dovranno comunque costituire un complesso organico, sia da un punto di vista funzionale che architettonico.

    La predisposizione di un piano di sviluppo aziendale e interaziendale (PSA) è sempre necessaria qualora un'azienda agricola, in relazione alle proprie esigenze di fabbricati di servizio connesse all'attività produttiva, intenda richiedere al Comune concessione per la realizzazione di opere edilizie di dimensioni eccedenti i massimi previsti dalle presenti norme. L'approvazione del PSA da parte del Comune, con le modalità previste per i piani particolareggiati di iniziativa privata, costituisce anche approvazione dei maggiori limiti cui i progetti edilizi potranno uniformarsi. A seguito di stipula della convenzione prevista dall'articolo 55 delle Norme di Dettaglio del vigente Regolamento Edilizio, il permesso di costruire rilasciato in attuazione di un PSA è comunque condizionato alla realizzazione degli interventi previsti, entro i tempi indicati dallo stesso.

    La predisposizione di un piano di sviluppo aziendale e interaziendale (PSA) è sempre necessaria per la realizzazione o il potenziamento nell'azienda agricola di un allevamento aziendale.
    Tali allevamenti caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, sono collegati allo sfruttamento del suolo aziendale e dei suoi prodotti e collegati alle necessità di arricchimento del suolo, oltre che alle possibilità di smaltimento.
    Si definiscono aziendali e interaziendali quegli allevamenti nei quali almeno il 40% delle unità foraggiere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame viene prodotto in azienda.
    Per gli allevamenti suinicoli e zootecnici minori la percentuale di auto approvvigionamento è del 35%.

    Nelle presenti zone è comunque consentita la realizzazione di reti pubbliche e di opere tecnologiche collegate alle stesse, nonché le opere di difesa idrogeologica, geologiche e geotecniche.

    USI PREVISTI
    U16. Le infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e dell'ambiente comprese nell'uso sono le seguenti: strade aziendali e interaziendali; elettrodotti e altre opere tecnologiche a rete; opere irrigue e opere di difesa idrogeologica, geologica e geotecnica; opere per il risparmio energetico e per la trasformazione dell'energia. I soggetti abilitati agli interventi compresi nell'uso U16 sono esclusivamente gli agricoltori a titolo principale e i titolari di azienda agricola.

    MODALITÀ DI INTERVENTO
    Il piano si attua mediante intervento edilizio diretto di tipo: RE1, RE2, RE3, RE4, REV, CD, NC. Sono esclusi dagli interventi REV gli immobili di tipologia esclusivamente non abitativa.

    INDICE DI UTILIZZAZIONE
    Fabbricati di servizio
    Sono da intendersi come tali i fabbricati utilizzati per:

  • attività finalizzate all'autoconsumo per nuclei residenti in abitazioni agricole;
  • attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale.
    Pertanto si tratta prevalentemente di
  • depositi di prodotti aziendali;
  • depositi di materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.);
  • ricoveri per allevamenti di animali domestici per auto consumo (pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.);
  • locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo.
    Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione di tali fabbricati dovranno rispettare il seguente indice: Uf = mq 50/ha di SAU, con un massimo di mq 300.

    Colture aziendali in serra
    Tale funzione comprende serre fisse e serre mobili destinate alla forzatura del ciclo produttivo delle colture specializzate con copertura di porzioni di terreno coltivato; il terreno sottostante deve risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.
    Per serre mobili si devono intendere le strutture a tunnel, comunque ancorate stabilmente al suolo; per serre fisse si devono intendere invece le strutture realizzate in elementi leggeri e tamponamenti traslucidi, destinate alla forzatura del ciclo produttivo delle colture specializzate, con copertura di porzioni di terreno coltivato. In entrambi i casi comunque il terreno sottostante deve risultare quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.
    Le serre mobili (strutture a tunnel) non sono assoggettate al rilascio di autorizzazione, né ad alcuna limitazione, trattandosi di strutture di natura temporanea.
    Per le serre fisse l'indice da applicarsi per ampliamenti, ricostruzioni o nuova costruzione è il seguente: Uf = 0,25 mq/mq di SAU.

    Lavorazione di prodotti aziendali
    Questa funzione comprende lo stoccaggio, la prima trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.).
    Per gli ampliamenti, nuove costruzioni, demolizioni con ricostruzione, si applicano i seguenti indici, articolati per tipi di lavorazione:
    Uf = 30 mq/ha SAU di coltura specializzata per la lavorazione, prima trasformazione e conservazione di prodotti orto-frutticoli;
    Uf = 50 mq/ha SAU di coltura a vigneto per cantine aziendali per il primo ha + 25 mq per ogni successivo ha;
    Uf = 10 mq/ha SAU a coltura foraggiera destinata all'alimentazione del bestiame per i caseifici.

    Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18 luglio 1986) non compresi tra quelli classificati 1a, 1b, 2a, di cui all'articolo 73, che si intendono ampliare per il solo uso previsto, è ammesso l'ampliamento della Su esistente "una tantum", pari al 20% della Su esistente, a condizione che tale aumento non sia già stato concesso ai sensi del precedente PRG e successive varianti.

    Sono gratuiti nelle presenti zone i titoli abilitativi per realizzare le opere in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 9 della L. 10/77. La certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti specificati dalle presenti norme, ai sensi della legge regionale 27/8/83 n. 34 (articolo 5, punto a).

    DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE AGRICOLA E DEI PARAMETRI AGRICOLI
    Azienda agricola
    Si definisce "azienda agricola" quell'unità tecnico-economica costituita da terreni agricoli, anche in appezzamenti non contigui, tali da costituire una struttura fondiaria di cui l'imprenditore dispone secondo i titoli di possesso in proprietà e/o in affitto (nei titoli di possesso si comprendono anche: l'usufrutto, l'enfiteusi, l'assegnazione di terreni di proprietà di Enti di riforma e sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale a colonia perpetua) e organizzata alla coltivazione per la produzione agraria e/o zootecnica.
    L'azienda agricola deve esercitare una attività economica organizzata continua e prevalente al fine della produzione e dello scambio dei beni o servizi, operante sul mercato dei prodotti agricoli. L'azienda agricola può essere condotta in forma diretta familiare o mista (lavoro familiare e salariato), solo con lavoro salariato, in forma cooperativa, in forma associata fra più imprenditori agricoli. Sono regolate dalle presenti norme tutte le aziende agricole aventi il centro aziendale nel territorio comunale anche se parte dei loro terreni è compreso in altro comune limitrofo.
    L'accertamento della sussistenza di un'azienda agricola viene effettuato dalla Commissione Consultiva Agricola tenendo conto di elementi di natura fiscale, previdenziale, economico-commerciale (contabilità aziendale, iscrizione SCAU, tenuta libretti UMA, collocazione di manodopera, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.).

    Centro aziendale
    Si definisce come "centro aziendale" il nucleo di edifici - insediati all'interno di un'azienda agricola - su area storicamente sottratta al suolo agricolo coltivabile (area cortiliva - aia), adibiti agli usi medesimi e costituenti sede fisica dell'azienda agricola o potenzialmente idonei ad accogliere tale sede.

    Superficie minima di riferimento
    La superficie di riferimento per gli interventi è la SAU dell'azienda agricola, così come definita dal successivo punto 4.

    SAU (superficie agricola utilizzata)
    Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria depurata delle superfici boscate o delle tare improduttive.
    Ai fini dell'applicazione degli indici di cui alle presenti norme, il dato relativo alla SAU sarà quello fornito dal conduttore, supportato dalla lettura della cartografia di piano e dalla documentazione catastale.

    NORME RELATIVE AGLI EDIFICI ESISTENTI
    Con riferimento alla tipologia dei singoli immobili, negli edifici esistenti nelle presenti zone, qualora i medesimi risultino non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, sono ammesse funzioni diverse da quelle agricole. Le funzioni non agricole possono coesistere, laddove compatibili, con gli usi agricoli.

    È comunque sempre consentito il cambio d'uso verso l'uso agricolo aziendale o interaziendale degli edifici esistenti nelle presenti zone.

    EDIFICI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA DI CONSERVAZIONE
    a. Edifici con originaria funzione abitativa (case coloniche):
    Usi ammessi: U1, U2, U3, U5, U6, U14, comunque compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli stessi.
    b. Edifici con originaria funzione mista (abitativa + servizi agricoli):
    Usi ammessi: U1, U2, U3, U5, U6, U14, comunque compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli stessi.
    c. Edifici con originaria funzione non abitativa:
    Usi ammessi: U1, U2, U3, U5, U6, U9, U14, comunque compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli stessi.
    d. Edifici con originaria funzione abitativa (case padronali e ville compresi gli edifici di servizio costituenti con le stesse complesso unitario):
    Usi ammessi: U1, U2, U3, U5, U6, U14, comunque compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli stessi.

    EDIFICI NON SOTTOPOSTI A DISCIPLINA DI CONSERVAZIONE
    e. Edifici con originaria funzione abitativa:

      Usi ammessi: U1.
    f. Edifici con originaria funzione mista (abitativa + servizi agricoli):
      Usi ammessi: U1.
    g. Edifici con originaria funzione non abitativa:
      Usi ammessi: gli esistenti, legittimi o legittimati.
    MODALITÀ DI INTERVENTO
    Per questi edifici il piano si attua mediante intervento edilizio diretto di tipo RE1, RE2, RE3, RE4, CD, esteso ad unità minime di intervento costituite dai singoli organismi edilizi. Non è consentito il recupero a fini diversi da quello legittimo o legittimato (anche ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni) di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto incongruo con la valorizzazione del contesto ambientale. Non è altresì consentito il recupero dei pro servizi di altezza inferiore a m 2,5.

    INDICE DI UTILIZZAZIONE
    Per tutti gli interventi ammessi, con esclusione degli interventi su immobili sottoposti a disciplina di conservazione e per interventi: Su = Sue.
    Non è ammessa la realizzazione di nuova Sa al di fuori delle sagome esistenti se non completamente interrata. Gli edifici non sottoposti a disciplina di conservazione con originaria funzione non abitativa (di cui al precedente punto g) possono essere riutilizzati, solo per autorimesse e cantine, con declassamento della Su in Sa, mediante intervento di tipo RE3 ed RE4.
    Al fine del reperimento delle dotazioni P3 e V3 si attribuisce agli edifici esistenti un lotto convenzionale, ovviamente della stessa proprietà richiedente la concessione edilizia, pari alla superficie di terreno necessaria, secondo l'indice 0,50 mq/mq, a consentire l'edificazione esistente.
    Tale lotto convenzionale dovrà tendere a coincidere sostanzialmente con l'area cortiliva di pertinenza non coltivata come risultante da certificazione catastale.
    Per lotti convenzionali con Sf superiore a mq 1.000 almeno il 40% della superficie di tale lotto, con esclusione dal computo del sedime degli edifici, deve essere sistemata in modo da garantire la permeabilità dei terreni.
    In ogni caso gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati o tendere, laddove possibile, al ripristino delle originarie aree di pertinenza degli edifici esistenti, così come anche storicamente documentato. In particolare, nel caso di interventi in ambiti di rispetto ambientale ARA, il lotto convenzionale non potrà in ogni caso assumere configurazioni diverse da quelle indicate dalla tavola 5.1; qualora risultante di superficie fondiaria superiore a quella dell'ambito ARA della tavola 5.1, la superficie dello stesso lotto dovrà essere opportunamente integrata solo fino al raggiungimento della superficie minima richiesta e tali integrazioni dovranno essere assentite dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
    Gli standard P1 e V1 dovranno essere oggetto di monetizzazione.

    SCHEDA APP.1 - NUCLEO EDILIZIO DEL PODERE SAN PANCRAZIO, VIA PEGLION

    È consentita alla Ravit spa - azienda operante nei settori della produzione e commercializzazione di fitofarmaci e di nuove varietà di sementi, quindi in settori di ricerca e sperimentazione a diretto supporto dell'attività agricola nel suo complesso - la rifunzionalizzazione del nucleo edilizio esistente sul fondo in maniera tale da renderlo idoneo alle esigenze dell'azienda agricola sperimentale già operante sul terreno di proprietà.
    L'attuazione del piano dovrà avvenire mediante intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato), nei limiti di superficie e destinazione indicati nell'elaborato grafico (schema di massima) allegato all'osservazione prot. spec. 619.

    SCHEDA APP.2 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

    Sull'area già sede dell'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ente di diritto pubblico, DPR 23 novembre 1967, n. 1318, emanazione diretta del Ministero dell'Agricoltura e Foreste) - operante nel campo dello studio e delle ricerche riguardanti il miglioramento di specie, varietà e razze di piante industriali, la tecnica di coltivazione delle medesime, nonchè la conservazione dei prodotti in rapporto ai rispettivi processi di estrazione e trasformazione, quindi in settori di ricerca e sperimentazione a diretto supporto dell'attività agricola nel suo complesso - è consentita la trasformazione e la rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti, nonchè la nuova costruzione dei manufatti che si rendessero necessari in relazione alle esigenze dell'attività svolta.
    Tali trasformazioni e nuove costruzioni potranno avvenire con intervento edilizio diretto, applicando l'indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,30 mq/mq.

    SCHEDA APP.3 - VIA BALDA

    Nell'area disciplinata dalla presente scheda è consentita la realizzazione , in accordo con il PSA approvato, del fabbricato previsto dal progetto PG 166879/96. Tale fabbricato sarà soggetto a vincolo di destinazione.

    SCHEDA APP.4 - VIA ZANARDI

    Nell'area disciplinata dalla presente scheda è consentita la realizzazione, nell'ambito della Su esistente, di un alloggio per il custode dell'azienda vivaistica. Tale alloggio dovrà essere soggetto a vincolo di destinazione.

    AMBITI AGRICOLI DI RISPETTO AMBIENTALE - ARA
    La linea continua che individua cartograficamente aree contraddistinte dalla sigla ARA non è da intendersi identificativa di una zona autonoma, ma come individuazione di ambiti nei quali si evidenzia la necessità di particolari cautele d'intervento.

    Le cautele d'intervento citate dovranno tradursi, fermo restando quanto previsto dalle presenti norme per gli interventi su edifici vincolati, in accorgimenti progettuali tali da garantire la conservazione ambientale complessiva dell'esistente non solo dal punto di vista degli organismi architettonici di pregio da salvaguardare, ma anche della vegetazione, dei mutui rapporti spaziali e percettivi tra i singoli organismi edilizi e nel loro insieme in rapporto all'ambiente circostante, così come storicamente consolidatosi.

    SCHEDA ARA.1

    Costituiscono eccezione a quanto specificato per il territorio agricolo di pianura le aree individuate da perimetro continuo chiuso e sigla ARA presenti all'interno o a margine della zona per verde urbano e territoriale CVT. Tali aree sono da intendersi come zona specifica con Uf = Ufe, ferme restando le prescrizioni di cui al comma precedente (cautele d'intervento).

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