Gli usi complessivamente ammessi nelle zone produttive urbane, sia previsti che compatibili, articolati nelle diverse sottozone del presente capo, sono i seguenti:
U14 - Alberghi.
Gli usi elencati, complessivamente ammessi nelle zone produttive urbane, comprendono gli usi previsti e gli usi compatibili in tali zone.
Gli usi previsti sono quelli che il piano intende insediare o conservare (usi di progetto), essi sono esplicitamente indicati nelle singole sottozone.
Gli usi compatibili sono da ritenersi tali solo in quanto preesistenti, quindi non ne è consentito il nuovo insediamento. Gli usi compatibili, pur essendo ammessi nella zona, non vengono richiamati nelle singole sottozone.
Per gli usi compatibili sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di tipo RE1, RE2, RE3, RE4 (senza aumento di Su).
La variazione della destinazione d'uso è consentita, così come definita e disciplinata dal Regolamento edilizio, nell'ambito delle singole sottozone e nelle specifiche schede normative, tra i soli usi previsti.
Nelle zone produttive urbane P1, P2, P3, P4 e P5 è sempre possibile la realizzazione di attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico e servizi tecnici urbani come definiti all'articolo 33 delle presenti norme.
Indipendentemente dagli standard previsti nei singoli usi, in queste zone omogenee D dovrà comunque essere garantita, per i nuovi insediamenti, una dotazione di verde pari al 10% della superficie fondiaria.
Per gli esercizi e le strutture commerciali esistenti con Sv superiore a 250 mq l'insediamento di nuovi esercizi, in caso di cessazione delle attività esistenti, è subordinato al rispetto di quanto precisato dal punto 5 dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114" approvati dal Consiglio della Regione Emilia Romagna in data 23 settembre 1999 con Progr. n. 1253.