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TITOLO I - NORME GENERALI CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 10 - Disciplina relativa ai vincoli sul territorio |
I vincoli gravanti sul territorio comunale, previsti da leggi statali o regionali, nonchè dal PRG, sono rappresentati come segue:
Tavola 5.4.11. - scala 1:5.000 (tavola dei vincoli)
Vincoli infrastrutturali, vincoli sui beni culturali, paesaggistici e ambientali, vincoli idrogeologici.
Tavola 5.4.4. - scala 1:5.000
Individuazione degli edifici esterni al centro storico sottoposti a disciplina di conservazione.
Tavola 5.4.5. - scala 1:2.000
Disciplina particolareggiata degli interventi di conservazione nel centro storico.
Nel PRG si è tenuto conto dei seguenti tipi di vincolo:
a. Intorno aeroportuale
(D.M. 31.10.1997, D.M. 3.12.1999)
L'ALLEGATO A alla tavola 5.4.11 riporta il limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale come definita dalla Commissione per la definizione delle procedure antirumore e delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 31.10.1997. All'interno di tale limite, a prescindere dalla sottozona impressa dal presente strumento, non è consentito il nuovo insediamento dell'uso U1, anche mediante cambio di destinazione d'uso CD con e senza opere. Per le unità immobiliari esistenti già destinate a tale uso sono consentiti gli interventi RE2, RE3, RE4, il recupero di superficie accessoria, nonché il frazionamento.
b. Cono d'atterraggio dell'aeroporto
(Legge 4 febbraio 1963, n. 58; DM 11 luglio 1977)
La tavola dei vincoli riporta con diversa simbologia le tre zone del "cono di atterraggio", nonchè la delimitazione della zona soggetta al "piatto aereo", per le quali la legge sopracitata prevede limiti in altezza all'edificazione per la sicurezza della navigazione aerea. A tali effetti costituiscono altezza anche i manufatti sovrastanti gli edifici (volumi tecnici, antenne, ecc.) e le opere provvisionali (gru, montacarichi, ponteggi, ecc.). È fatto obbligo per ogni intervento, da realizzarsi all'interno di dette zone, che raggiunga il limite altimetrico stabilito dalla legge sopra citata, richiedere alla direzione aeroportuale il nulla osta di competenza. Detto nulla osta dovrà essere richiesto anche per le strutture e opere provvisionali necessarie alla realizzazione degli interventi, qualora tali strutture raggiungano anch'esse il limite altimetrico prescritto.
c. Corridoio di avvicinamento/decollo dell'eliporto
(Legge 4 febbraio 1963 n. 58)
La tavola dei vincoli riporta con diversa simbologia le due zone per le quali la legge sopra citata prevede limiti in altezza all'edificazione per la sicurezza della navigazione aerea. A tali effetti costituiscono altezza anche i manufatti sovrastanti gli edifici (volumi tecnici, antenne, ecc.) e le opere provvisionali (gru, montacarichi, ponteggi, ecc.).
È fatto obbligo per ogni intervento, da realizzarsi all'interno di dette zone, che raggiunga il limite altimetrico stabilito dalla legge sopra citata, richiedere alla direzione aeroportuale il nulla osta di competenza. Detto nulla osta dovrà essere richiesto anche per le strutture e opere provvisionali necessarie alla realizzazione degli interventi, qualora tali strutture raggiungano anch'esse il limite altimetrico prescritto.
d. Fasce di rispetto cimiteriale
(RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 166/2002)
La tavola dei vincoli riporta, per i due cimiteri della "Certosa" e di "Borgo Panigale", le zone di rispetto cimiteriale da osservarsi nell'edificazione, diversificate sui vari fronti dei due stessi cimiteri.
e. Metanodotti
(DM 24 novembre 1984)
La tavola dei vincoli riporta, lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da osservarsi nell'edificazione, di m 12 per parte.
È fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, richiedere all'Ente preposto il nulla osta di competenza.
f. Condotta HERA DN 1.200
(DM 24 novembre 1984)
La tavola dei vincoli riporta, lungo il tracciato della condotta HERA DN 1.200, la fascia di rispetto di m 20 per parte.
È fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, richiedere all'Ente preposto il nulla-osta di competenza.
g. Elettrodotti ENEL - FS
(Regolamento di esecuzione della Legge 13 dicembre 1964, n. 1341, approvato con DPR 21 giugno 1968, n. 1062; DPCM 23 aprile 1992)
La tavola dei vincoli evidenzia, con diversa simbologia, la fascia di rispetto da osservare nell'edificazione in prossimità di linee elettriche aeree di pertinenza dell'ENEL e dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato. La larghezza di tale fascia soggiace al regolamento di esecuzione della legge 13.12.1964 n. 1341, approvato con DPR 21.6.1968 n. 1062. È pertanto fatto obbligo per ogni intervento previsto, sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, di richiedere agli enti preposti il nulla osta di competenza.
(L.R. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico")
La larghezza delle fasce di rispetto da osservare nelle nuove edificazioni di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali, nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche ENEL e dell'Azienda RFI è disciplinata dalla Legge Regionale n. 30/2000 e dalla Direttiva applicativa approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001. Tale larghezza è dimensionata, sulla base della potenza dell'elettrodotto, al fine del perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato al ricettore.
Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2 microTesla troverà quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; pertanto in tali casi, l'obiettivo di qualità è rappresentato da un valore minimo da perseguire di 0,5 micro-Tesla.
h. Perimetro delle aree soggette a vincolo idrogeologico
(RDL 30 dicembre 1923, n. 3267; RDL 16 maggio 1926, n. 1126; L.R. 3/99; deliberazione della Giunta regionale n. 1117/2000)
La tavola dei vincoli riporta le zone all'interno delle quali si trovano terreni che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, arrecando notevole danno pubblico, e per le quali valgono le norme della legge sopracitata e delle successive norme nazionali o regionali in materia.
i. Rischio idraulico
Le aree soggette a rischio idraulico sono individuate dai Piani stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno, redatti ai sensi della L. 183/1989.
j. Beni ambientali tutelati ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ex L. 8 agosto 1985, n. 431): fiumi e corsi d'acqua (tavola 5.4.11)
Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, comma 1, lettera c), sottopone a vincolo paesaggistico e ambientale i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al TU dell'11 dicembre 1933, n. 1775.
Il comune di Bologna, secondo quanto indicato nel TU sopra citato, è interessato per i seguenti corsi d'acqua: fiume Reno, torrente Savena, torrente Savena abbandonato, rio Grotte o Griffone, canale Navile, rio Aposa, rio Ravone, torrente Lavino.
La tavola dei vincoli riporta, per ciascuno dei corsi d'acqua di cui sopra, la fascia di m 150 per parte dalle relative sponde o piede degli argini, come previsto dal D.Lgs. n. 490/99. Le sponde o piede degli argini sopra citati sono da intendersi gli stessi individuati, nell'elaborato 5.1 (Progetto) in scala 1:2.000, come limiti delle "Zone di tutela fluviale - TF".
Ogni intervento da realizzarsi all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, fatti salvi gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato all'ottenimento della autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/99.
k. Servitù militare al centro nodale d'area San Luca
(articolo 1 legge n. 898 del 24 dicembre 1976)
La tavola dei vincoli riporta con diversa simbologia le quattro zone per le quali la legge sopra citata prevede limiti in altezza all'edificazione, per non pregiudicare la funzionalità dell'impianto e alle colture di essenze tali da impedire la possibilità di vista; sono vietate inoltre condotte sopraelevate, elettriche o telegrafiche, nelle zone indicate.
È fatto obbligo per ogni intervento, da realizzarsi all'interno di dette zone, che raggiunga il limite altimetrico stabilito dalla legge sopra citata, richiedere all'Ente preposto il nulla osta di competenza. Detto nulla osta dovrà essere richiesto anche per le strutture e opere provvisionali necessarie alla realizzazione degli interventi, qualora tali strutture raggiungano anch'esse il limite altimetrico prescritto.
l. Beni ambientali soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 139 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497)
La tavola dei vincoli riporta, sulla base dei DM 10.11.1953, 4.2.1955, 9.11.1955, 10.10.1960, la delimitazione della zona che costituisce un complesso caratteristico di valore estetico e tradizionale da sottoporre alla disciplina del D.Lgs.490/99.
Ogni intervento da realizzarsi all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, fatti salvi gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato all'ottenimento della autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/99.
m. Beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089)
Nell'elaborato n. 5.4.4 (Individuazione degli edifici esterni al centro storico sottoposti a disciplina di conservazione), scala 1:5.000, (per la parte del territorio comunale esterna al centro storico) e nell'elaborato n. 5.4.5 (Disciplina particolareggiata degli interventi di conservazione nel centro storico, riduzione fotografica a colori) (per la parte del territorio comunale relativa al centro storico), sono stati individuati - sulla base degli elenchi indicativi e non esaustivi forniti dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia - gli immobili che, per il loro interesse storico-artistico, sono sottoposti a disciplina particolare di salvaguardia, così come previsto dal D.Lgs. 490/99.
È fatto obbligo, per ogni intervento da realizzarsi su detti immobili, sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere, di qualunque genere, al fine di ottenerne la preventiva approvazione ai sensi dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 490/99.
n. Vincolo a difesa delle falde acquifere
(L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, modificata con la L.R. 23 marzo 1984 n. 13; articolo 28 delle Norme del vigente PTPR; D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
L'articolo 21 del D.Lgs. 152/99 definisce le "aree di salvaguardia", le zone di "tutela assoluta", di "rispetto" e di "protezione" rimandandone la più dettagliata definizione alle Regioni, in particolare per la zona di rispetto in assenza di disposizione regionale l'ampiezza è definita in 200 m.
1. Aree particolarmente vulnerabili per insufficienti difese naturali
Tutte le aree, all'interno dell'unica grande struttura idrogeologica formata dall'unione dei conoidi dei singoli fiumi e torrenti, fortemente vulnerabili per il limitato spessore di sedimenti argillosi e limosi in superficie e dotate di una situazione del gradiente piezometrico che porta tutte le possibili infiltrazioni, in tempi rapidi, a raggiungere la falda, individuate nella cartografia di piano e le aree circostanti i punti di prelievo pubblico (centro di via Triumvirato, centro del Tiro a Segno, centro di Fossolo) (vedi tav. n. 5.4.11, Vincoli infrastrutturali storico-ambientali e idrogeologici) sono sottoposte a vincolo assoluto che riguarda:
- l'installazione di nuove attività artigianali e industriali, comprese all'interno dell'allegato al testo unico della legge sanitaria (RD n. 1265 del 1934) e comunque delle industrie idroinquinanti;
- l'installazione di strutture per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione, urbani e industriali;
- le attività industriali nocive esistenti comprese all'interno del perimetro definitivo in tav. 5.4.11 e comprese all'interno dell'allegato al testo unico della legge sanitaria (RD n. 1285 del 1934) e le industrie o altre attività idroinquinanti che dovessero richiedere concessioni edilizie o autorizzazioni per ampliamenti, ristrutturazioni o nuove edificazioni, dovranno sottoporsi alla verifica da parte dei tecnici di AUSL e ARPA per ciò che concerne gli scarichi, gli allacciamenti fognari, l'assenza di punti di possibile inquinamento o quant'altro, prima del rilascio della concessione o autorizzazione.
Per motivi idraulici e ambientali le nuove urbanizzazioni nelle aree vulnerabili individuate in precedenza debbono essere realizzate con la minore incidenza possibile di superfici impermeabilizzate.
Le nuove reti fognanti di realizzazione privata e gli allacciamenti alla rete comunale vengono sottoposti a un esame di idoneità nei riguardi della tenuta agli scarichi da parte del Comune di Bologna e dell'USL competente.
2. Aree dotate di forti difese naturali superficiali
Sulle aree maggiormente difese da un punto di vista idrogeologico, individuate in cartografia (vedi tav. 5.4.11), viene ammessa l'installazione di tutte le attività artigianali e industriali, infrastrutturali, anche a carattere nocivo, compatibilmente con i limiti imposti dalle leggi vigenti e l'espansione urbana.
o. Assetto idrogeologico
Per le aree collinari comprese nel territorio comunale sono assunti i contenuti normativi e cartografici dei Piani stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno, redatti ai sensi della L. 183/1989.
Rimangono comunque fermi i vincoli derivanti da norme statali o regionali, anche se non riportati negli elaborati grafici del PRG.
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