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Norme di attuazione del PRG

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TITOLO II - ZONE
CAPO VIII - ZONE URBANE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (R) (ZONE OMOGENEE A - B)

Articolo 58 - Nuclei edilizi esistenti (R7) - (Zona omogenea B)

La zona comprende le parti del territorio sulle quali insistono edifici riconducibili ai seguenti tipi:
1. Edifici esistenti all'interno di aree con destinazione pubblica o di interesse generale stralciati da tale destinazione, in considerazione e della marginalità della loro ubicazione e della non necessità/opportunità di destinare gli stessi all'uso pubblico.
2. Edifici esistenti all'interno di zone agricole non destinati o non destinabili all'attività agricola (edifici residenziali accatastati al NCEU, edifici colonici non più funzionali alla produzione agricola, edifici o parti di edifici utilizzati per attività produttiva e/o di servizio).

Nelle tavole di piano tali edifici sono individuati o con un lotto di pertinenza o con il simbolo R7; laddove non sia individuato il lotto sono da intendersi come pertinenza le aree limitrofe appartenenti alla stessa proprietà entro un limite massimo di m 10 dall'edificio.

USI PREVISTI
U1, U2, U3, U5, U6, U9, U10, U14.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Il piano si attua mediante intervento edilizio diretto di tipo: RE1, RE2, RE3, RE4, REV, CD, NC.

INDICE DI UTILIZZAZIONE
Nel caso di interventi relativi ad edifici esistenti sottoposti a disciplina di conservazione la superficie utile degli elementi incongrui, ma legittimi, da eliminarsi in relazione alla corretta metodologia di intervento può essere totalmente o parzialmente recuperata, mediante congruo intervento di nuova costruzione, a condizione che ciò non pregiudichi i complessivi valori ambientali ed architettonici dell'intero insediamento.

In tutti gli altri casi, con esclusione degli interventi su edifici sottoposti a disciplina di conservazione e degli interventi REV, Uf = Ufe.

Nel caso gli interventi eccedenti la sagoma siano successivi ad interventi di tipo REV l'indice di utilizzazione fondiaria di riferimento è quello antecedente l'intervento REV.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano non compresi tra quelli classificati 1a, 1b, 2a, 2b di cui all'articolo 72, che si intendono ampliare è consentito un incremento "una tantum" pari al 10%, 15% o 20%, articolato come all'articolo 51, della Su esistente, a condizione che tale incremento non sia già stato concesso a norma del precedente PRG e successive varianti.

L'intervento di recupero dei volumi esistenti di tipo REV pregiudica la possibilità dell'utilizzo, contestuale o successivo, dell'incremento "una tantum". Nel caso di edifici che hanno già utilizzato anche parzialmente l'incremento "una tantum" dopo l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio l'intervento REV non è ammesso.

Per i lotti con Sf superiore a mq 1.000 almeno il 40% della superficie del lotto deve essere sistemata in modo da garantire la permeabilità dei terreni.

 

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