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Norme di attuazione del PRG

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TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I - NORME FINALI

Articolo 73 - Edifici esistenti in contrasto con le norme di zona o sottoposti a vincolo espropriativo o compresi all'interno di un PP

Gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal presente piano - con esclusione di quelli compresi in zona agricola, assoggettati alle specifiche disposizioni dell'articolo 70 - possono essere oggetto di interventi di trasformazione soltanto per essere adeguati alle previsioni del presente PRG, oppure di interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria RE1 (interventi di manutenzione ordinaria), RE2 (interventi di manutenzione straordinaria).

Gli edifici si intendono in contrasto con le previsioni del PRG quando gli usi esistenti non rientrano tra quelli definiti compatibili nella zona di PRG in cui gli edifici medesimi sono localizzati.

Per gli edifici esistenti in aree sottoposte a vincolo espropriativo e inserite nel PPA, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di esproprio le migliorie conseguenti a interventi di manutenzione straordinaria sono valutati secondo la normativa vigente.

In attesa del piano particolareggiato, per gli edifici esistenti e per le aree scoperte sono ammessi gli interventi di tipo RE1 e RE2. È inoltre consentita l'installazione di chioschi con Su uguale o inferiore a 33 mq. Condizione per tale installazione è l'impegno allo sgombero qualora il manufatto risultasse incompatibile con il PP e/o di ostacolo all'attuazione dello stesso.

 

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