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TITOLO II - ZONE CAPO VIII - ZONE URBANE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (R) (ZONE OMOGENEE A - B) |
Articolo 50 - Centro storico - (Zona omogenea A) |
Per "centro storico" (costituente la zona omogenea A), si intende il territorio comunale compreso entro i viali di circonvallazione; esso deve considerarsi, per l'omogeneità dei suoi valori architettonici e urbanistici, un unico organismo urbano, strettamente correlato alla prima periferia storica e al resto della città.
All'interno del perimetro delimitante il "centro storico" è definita, con apposita simbologia, una zona A1 (indicata nella tavola 5.4.5 - Disciplina particolareggiata degli interventi di conservazione nel centro storico) caratterizzata dalla prevalenza degli sventramenti più recenti e dalle ricostruzioni post-belliche.
La delibera di Giunta regionale 30 maggio 1989, n. 2496, ha precisato che nelle zone urbane A (A + A1) si applicano le disposizioni dell'articolo 36, lettera a4, della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni. In tali zone sono inoltre vietati gli incrementi una tantum della superficie utile esistente.
USI PREVISTI
- IMMOBILI CONTRADDISTINTI DALLE SIGLE R1 ED R2
1. 1. CONTENITORI STORICI
Per gli edifici individuati nella tavola 5.4.6 - Classificazione delle tipologie edilizie nel centro storico (scala 1:2000) di categoria A, B, C e D sono previsti gli usi di seguito specificati.
- CATEGORIA A: U1 limitatamente alle parti congrue per tale destinazione, individuate preventivamente con la certificazione di un professionista abilitato attraverso una analisi storico-morfologica e tipologica dell'intero complesso monumentale, U2, U3, U4, U5, U6, U9, U10 (con esclusione dell'artigianato di servizio all'auto), U14.
- CATEGORIA B: U1, U2, U3, U4, U6, U9, U10 (con esclusione dell'artigianato di servizio all'auto), U14.
- CATEGORIA C: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U9, U10 (con esclusione dell'artigianato di servizio all'auto), U14.
- CATEGORIA D: U1, U2, U3, U6, U9, U10 (con esclusione dell'artigianato di servizio all'auto), U14.
1. 2. EDIFICI DI CATEGORIA 3a E 3b
Per gli edifici classificati nella tavola 5.4.5 - Disciplina particolareggiata degli interventi di conservazione nel centro storico (scala 1:2000) di categoria 3a e 3b vale quanto di seguito specificato.
Usi previsti: U1, per le parti già utilizzate legittimamente per usi diversi dalla residenza sono previsti gli usi U1, U2, U3, U4, U5, U6, U9, U10, U14.
È possibile la realizzazione di attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico e servizi tecnici urbani, come definiti all'articolo 33 delle presenti norme.
1. 3. ALTRI EDIFICI
Con esclusione degli edifici di categoria 3a e 3b, per gli edifici classificati dalla tavola 5.4.5 - Disciplina particolareggiata degli interventi di conservazione nel centro storico (scala 1:2000), ma non individuati nella tavola 5.4.6 - Classificazione delle tipologie edilizie nel centro storico (scala 1:2000) di categoria A, B, C e D, vale quanto di seguito specificato.
Usi previsti: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U9, U10, U14.
È possibile la realizzazione di attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico e servizi tecnici urbani, come definiti all'articolo 33 delle presenti norme.
2. IMMOBILI CONTRADDISTINTI DA ALTRE SIGLE
Usi previsti: quelli previsti dalle presenti norme per ognuna delle sottozone richiamate.
3. DISPOSIZIONI GENERALI
Conformemente alle misure per l'organizzazione del traffico potranno essere realizzate autorimesse sotterranee su aree di proprietà comunale, quali piazze, strade, aree libere incolte, esclusi i giardini di assetto storico.
La realizzazione di parcheggi negli edifici disciplinati dai precedenti punti 1 e 2 è consentita solo qualora sussistano condizioni di compatibilità con le caratteristiche storiche, morfologiche e tipologiche degli immobili interessati.
In ogni caso tale realizzazione è condizionata dalla verifica preliminare di compatibilità con il PGTU, in particolare in relazione al carico di traffico indotto. Pertanto la realizzazione di parcheggi pertinenziali, fatte salve le eventuali limitazioni in ordine alle caratteristiche prima richiamate degli immobili, sarà sempre possibile, mentre per quanto riguarda altre tipologie di parcheggi dovrà essere acquisito anche specifico nulla osta del Settore Traffico e Trasporti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le linee guida del PGTU e complessivamente con gli assetti della viabilità esistente.
In tutto il centro storico, per i locali al piano terra che si affacciano su parti porticate, è vietata la destinazione ad autorimesse; qualora sussistano le necessarie condizioni esplicitate nel presente punto, uno o più di tali locali potranno essere utilizzati per accedere a corti interne o ad autorimesse comuni.
È inoltre vietata la trasformazione degli stessi locali verso la residenza (U1) salvo che l'unità immobiliare finale non abbia riscontro (aperture) verso l'interno con corti, chiostre, giardini, ecc.. Per le residenze esistenti in contrasto con la presente norma sono comunque consentiti gli interventi RE2 e CD.
MODALITÀ D'INTERVENTO E STANDARD
Il PRG si attua con le seguenti modalità:
A. AREE SOGGETTE A RINNOVO URBANO ED EDILIZIO (R3.7, R3.8, R3.9).
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica su una superficie minima di intervento pari alla estensione della zona come individuata nell'elaborato 5.1 - Progetto (scala 1:2000).
B. ALTRE AREE (non soggette a piano particolareggiato).
B. 1. EDIFICI DI CATEGORIA 1a, 1b, 2a, 2b
Intervento edilizio diretto così come previsto dagli articoli dal 78 al 94 del Regolamento Edilizio.
B. 2. EDIFICI DI CATEGORIA 3a
- Intervento di tipo RE2, RE3, RE4 (senza modifica della sagoma planivolumetrica, salvo i volumi tecnici), CD con o senza opere: intervento edilizio diretto; Uf = Ufe.
- Intervento di ristrutturazione urbanistica e/o NC (anche previa demolizione), variazioni di sagoma: intervento edilizio diretto sulla base dell'unità minima di intervento rappresentata dal singolo lotto come risultante da certificazione catastale al 18 luglio 1986, data di adozione delle presenti norme. Uf = Ufe a condizione che la densità fondiaria risulti inferiore alla metà della densità media dell'intera zona A, cioè inferiore a 4,207 mc/mq; altezza = non superiore a m 24.
B. 3. EDIFICI DI CATEGORIA 3b
- Edifici contraddistinti dalla sigla V: intervento edilizio diretto di tipo RE2.
- Edifici contraddistinti da altre sigle. Intervento di tipo RE2, RE3, RE4 (senza modifica della sagoma planivolumetrica, salvo i volumi tecnici), CD con o senza opere: intervento edilizio diretto; Uf = Ufe.
- Edifici contraddistinti da altre sigle. Intervento di ristrutturazione urbanistica e/o NC (anche previa demolizione), variazioni di sagoma: intervento edilizio diretto sulla base dell'unità minima di intervento rappresentata dal singolo lotto come risultante da certificazione catastale al 18 luglio 1986, data di adozione delle presenti norme. Uf = Ufe a condizione che la densità fondiaria risulti inferiore alla metà della densità media dell'intera zona A, cioè inferiore a 4,207 mc/mq; altezza = non superiore a m 24.
Nel caso di ristrutturazione urbanistica è richiesta la dotazione di standard (parcheggi pubblici = 10 mq/mq di Su) nella misura prevista dall'articolo 36, lettera a4, della TUT. In tutti gli altri casi per gli standard eventualmente dovuti, ai sensi del vigente Regolamento edilizio, è obbligatoria la monetizzazione.
TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI E NON NEL CENTRO STORICO
L'ALLEGATO A alla tavola 5.1, ai fini della tutela delle attività commerciali (U6, U7, U8), dei pubblici esercizi (U6) e delle attività artigianali di servizio (U10) esistenti, individua alcuni fronti stradali e gallerie degli edifici del centro storico con tre diverse grafie. Per ognuna di esse le presenti norme definiscono di seguito uno specifico regime di tutela (le indicazioni temporali riportate nelle presenti norme sostituiscono quelle indicate nello stesso ALLEGATO A).
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano sui fronti stradali e sulle gallerie evidenziate con tratto continuo nel citato ALLEGATO A la trasformazione degli usi U6, U7, U8, U10 verso altri usi è consentita, in accordo con la disciplina complessiva del presente articolo, solo se i locali risultano inutilizzati, al momento della richiesta, da almeno tre anni. Lo stato continuativo di non utilizzazione e la relativa durata debbono essere comprovati da dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato - ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ("Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà") - circa l'esistenza di tutti i fatti asua diretta conoscenza atti a dimostrare la cessazione dell'attività (es.: cessazione dei contratti di fornitura di gas, acqua, energia elettrica, telefono, o modificazioni consistenti della fornitura medesima), nonché da dichiarazione sostitutiva di certificazione della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR n. 445/2000. In ogni caso in tali unità non è consentito l'insediamento di nuovi sportelli bancari e/o uffici finanziari e assicurativi o il trasferimento degli esistenti in locali diversi da quelli occupati, anche a parità di superficie.
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano sui fronti stradali e sulle gallerie evidenziate con tratteggio nel citato ALLEGATO A la trasformazione degli usi U6, U7, U8, U10 verso altri usi è consentita, in accordo con la disciplina complessiva del presente articolo, solo se i locali risultano inutilizzati, al momento della richiesta, da almeno tre anni. Lo stato continuativo di non utilizzazione e la relativa durata debbono essere comprovati da dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato - ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ("Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà") - circa l'esistenza di tutti i fatti a sua diretta conoscenza atti a dimostrare la cessazione dell'attività (es.: cessazione dei contratti di fornitura di gas, acqua, energia elettrica, telefono, o modificazioni consistenti della fornitura medesima), nonché da dichiarazione sostitutiva di certificazione della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR n. 445/2000.
Per i locali al piano terra che si affacciano sui fronti stradali e sulle gallerie evidenziate con tratteggio a punti nel citato ALLEGATO A non è consentito l'insediamento di nuovi sportelli bancari e/o uffici finanziari e assicurativi o il trasferimento degli esistenti in locali diversi da quelli occupati, anche a parità di superficie.
Le norme di tutela di cui al presente paragrafo possono essere modificate dalla disciplina specifica di intervento prevista da Progetti di valorizzazione commerciale elaborati ed approvati dal Comune.
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
L'ALLEGATO B alla tavola 5.1 individua, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della L.R. 14/99, le aree del centro storico entro le quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e di servizio. Entro tali aree il Comune, ai sensi della L.R. 14/99, elabora ed approva progetti di valorizzazione commerciale mediante la concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati e con le associazioni e le organizzazioni individuate dalla legislazione vigente. I progetti possono riguardare anche unità immobiliari poste sui tronchi stradali che si affacciano sul perimetro delle aree individuate. L'elaborazione e l'approvazione dei progetti dovrà avvenire in applicazione di quanto previsto dallo specifico "Regolamento" approvato dal Comune. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere gli interventi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 della L.R. 14/99 ed in particolare possono, nel rispetto di quanto consentito dal presente articolo, disciplinare:
le trasformazioni degli usi esistenti U6, U7, U8, U10 verso altri usi terziari;
l'insediamento di esercizi con Sv superiore a 250 mq, con esclusione delle grandi strutture di vendita alimentari con Sv > 2.500 mq e dei grandi esercizi non alimentari con Sv > 5.000 mq.
Ai sensi dei punti 5.1.2 e 5.2.5 dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" approvati dal Consiglio della Regione Emilia Romagna in data 23 settembre 1999 con Progr. n. 1253, la normativa del progetto di valorizzazione commerciale può prevedere la riduzione delle dotazioni di standard urbanistici prescritti per le strutture da insediare.
INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE
Le iniziative di riqualificazione commerciale sono strumenti di iniziativa privata per l'attuazione delle politiche di riqualificazione e dei progetti di valorizzazione commerciale. Le iniziati ve sono predisposte dai soggetti interessati e approvate dal Comune secondo le modalità previste dal "Regolamento" citato. Le iniziative possono essere proposte nell'intero centro storico e, se comprese entro le aree individuate dall'ALLEGATO B, possono essere approvate anche in assenza di un progetto di valorizzazione commerciale. Quest'ultimo, una volta approvato, potrà disciplinare, nell'ambito della propria normativa, le stesse modalità di intervento, eliminando l'obbligo di presentazione dell'iniziativa.
Le iniziative di riqualificazione commerciale possono prevedere l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi commerciali di vicinato U6 esistenti o nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita fino a 600 mq di Sv per il settore alimentare e fino a 800 mq per il settore non alimentare.
Il potenziamento descritto, che costituisce nuovo insediamento di strutture di vendita medio-piccole (U7), è subordinato alla monetizzazione totale degli standard P1 e V1 dovuti in tali casi. In questi casi non è richiesta alcuna dotazione P3 a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici esistenti.
SCHEDA S.1 - SAN MATTIA
Il complesso dell'ex convento di San Mattia, come individuato nella tavola 5.1, è destinato ad attrezzature scolastiche - scuola dell'obbligo; attività museali e culturali e sedi istituzionali-amministrative, svolgenti attività compatibili con le attività scolastiche. Per "attività compatibili" si intendono tutte le attività di raccolta, conservazione e documentazione con presentazione alle scolaresche di testi e documenti relativi al periodo storico contemporaneo e le attività di tipo culturale ed artistico quali, per esempio, la sede di una Soprintendenza artistica; sono ricomprese altresì le attività strettamente legate a quanto descritto ed al loro ampliamento, con esclusione dell’area interessata da attività scolastiche.
È compatibile con la presente disciplina il permanere degli esercizi commerciali di vicinato, dei pubblici esercizi e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica prospicienti la via Sant'Isaia e del tutto indipendenti dalle restanti parti dell'edificio.
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