Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili, nelle zone urbane a prevalente destinazione residenziale e articolati nelle diverse sottozone del presente capo, sono i seguenti:
U14 - Alberghi.
Gli usi elencati, complessivamente ammessi nelle zone urbane a prevalente destinazione residenziale, comprendono gli usi previsti e gli usi compatibili in tali zone.
Gli usi previsti sono quelli che il piano intende insediare o conservare (usi di progetto), essi sono esplicitamente indicati nelle singole sottozone. Nelle schede normative possono essere indicati gli usi previsti o, al contrario, gli usi non previsti (R5).
Gli usi compatibili sono da ritenersi tali solo in quanto preesistenti, quindi non ne è consentito il nuovo insediamento. Gli usi compatibili, pur essendo ammessi nella zona, non vengono richiamati nelle singole sottozone. Nelle schede normative essi non vengono richiamati o vengono specificamente citati come non previsti (R5).
Per gli usi compatibili sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di tipo RE1, RE2, RE3, RE4 (senza aumento di Su).
La variazione della destinazione d'uso è consentita, così come definita e disciplinata dal Regolamento edilizio, nell'ambito delle singole sottozone e nelle specifiche schede normative, tra i soli usi previsti.
Nelle zone urbane a prevalente destinazione residenziale R1, R2, R4, R6 ed R7 è sempre possibile la realizzazione di attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico e servizi tecnici urbani come definiti all'articolo 32 delle presenti norme.
Nelle zone RE3 ed R5 è possibile la realizzazione di attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico e servizi tecnici urbani, come definiti all'articolo 32 delle presenti norme, solo se esplicitamente previsto.
Per i nuovi edifici residenziali (NC) complessivamente costituiti da almeno 10 alloggi, indipendentemente dal numero di vani scala, deve essere previsto un locale per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per riunioni, nella misura minima di mq 3 per alloggio, con un massimo di mq 50 complessivi fino a 20 alloggi, di mq 75 fino a 40 alloggi e di mq 100 oltre i 40 alloggi.
Nel caso di interventi urbanistici preventivi è consentita una riduzione delle dotazioni anche in funzione di eventuali accorpamenti delle stesse.
Per gli esercizi e le strutture commerciali esistenti con Sv superiore a 250 mq l'insediamento di nuovi esercizi, in caso di cessazione delle attività esistenti, è subordinato al rispetto di quanto precisato dal punto 5 dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'articolo 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114" approvati dal Consiglio della Regione Emilia Romagna in data 23 settembre 1999 con Progr. n. 1253.